HOME
Chi siamo
Archivio
News e documenti
Eventi associativi 
Iniziative in corso
Ricette
S.O.S. Animali
Link
Audio Video

STATUTO
 DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«VEGETALIANA»

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 È costituita, ai sensi della legge 383/00 e nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente, l’associazione di promozione sociale denominata «VEGETALIANA» che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione ha come simbolo il fiore della pianta di cavolo.

Art. 2 L’associazione ha sede in Empoli, Via Meucci, 10 e sede operativa a Cerreto Guidi, loc. Bassa, Via Verdi, 34. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. 3 La durata dell’associazione è illimitata.

OGGETTO

Art. 4 VEGETALIANA è un’associazione che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
In particolar modo le finalità associative consistono nella promozione e diffusione di una cultura vegana e nella valorizzazione delle scelte basate sull'assenza di crudeltà nei confronti degli animali, evitando quindi tutto ciò che comporta il loro sfruttamento, causa di morte e sofferenza.
Le attività dell’Associazione comprendono altresì tutte quelle forme di arte e di conoscenza attinenti alla salvaguardia di qualsiasi specie vivente e al benessere e alla sopravvivenza della stessa specie umana e del pianeta, ispirandosi alla creazione di valore come principio fondamentale.
Per perseguire le suddette finalità l’Associazione  potrà:
1. promuovere la cucina vegan, attraverso l’organizzazione di pranzi e cene, degustazioni e corsi di cucina ecc.;
2. promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, convegni per un dialogo costantemente aperto e dinamico;
3. collaborare con altre associazioni aventi analoghi intenti.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali. Potrà adottare, ove richiesto per legge, le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

SOCI

Art. 5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.
I soci possono essere:
Soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
Soci effettivi: le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.

Art. 6 I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato da correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Segretario;

  5. il Tesoriere;

  6. il Collegio dei revisori – se nominato - ;

  7. il Collegio dei Probiviri – se nominato -.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ha il compito di:
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- stabilire le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Art. 10 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 11 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 12 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’assemblea straordinaria, convocata per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci e delibera con le maggioranze indicate negli articoli 25 e 26.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea sono redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio direttivo compete inoltre: assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione; l’assunzione eventuale di personale dipendente; predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Al Consiglio direttivo compete altresì di:
- predisporre il programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.
Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 14 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
E' in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare, in conformità delle norme del presente statuto, appositi regolamenti al fine di regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 15 I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 16 Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 17 Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 18 Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e con l'obbligo di riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 19 Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e il libro soci nonché quello di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

IL TESORIERE

Art. 20 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

 COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori dell’associazione. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 23 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi per i quali l’associazione è costituita e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite da:
- le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

- eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.


Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
- eventuali contributi straordinari;
- avanzi di gestione.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o di terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.
Nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto dell’esercizio dovrà essere redatto dal Consiglio direttivo e dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 25  Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

SCIOGLIMENTO

Art. 26 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni aventi finalità similari.

NORME FINALI

Art. 27 Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



info@vegetaliana.org