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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«VEGETALIANA»
DENOMINAZIONE
- SEDE - DURATA
Art.
1 È costituita, ai sensi della legge 383/00 e nel rispetto delle norme
della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente,
l’associazione di promozione sociale denominata «VEGETALIANA»
che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile,
culturale e di ricerca etica. L’associazione è disciplinata dal presente
statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti
associativi o attività. L'associazione ha come simbolo il fiore della pianta di
cavolo.
Art.
2 L’associazione ha sede in Empoli, Via Meucci, 10 e sede operativa a
Cerreto Guidi, loc. Bassa, Via Verdi, 34. Potrà istituire o chiudere sedi
secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante
delibera del Consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice
delibera di assemblea.
Art.
3 La durata dell’associazione è illimitata.
OGGETTO
Art.
4 VEGETALIANA
è un’associazione che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera
esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica
e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e
gratuità delle cariche sociali.
In
particolar modo le finalità associative consistono nella promozione e
diffusione di una cultura vegana e nella valorizzazione delle scelte basate
sull'assenza di crudeltà nei confronti degli animali, evitando quindi tutto
ciò che comporta il loro sfruttamento, causa di morte e sofferenza.
Le
attività dell’Associazione comprendono altresì tutte quelle forme di arte e
di conoscenza attinenti alla salvaguardia di qualsiasi specie vivente e al
benessere e alla sopravvivenza della stessa specie umana e del pianeta,
ispirandosi alla creazione di valore come principio fondamentale.
Per
perseguire le suddette finalità l’Associazione potrà:
1. promuovere la cucina vegan, attraverso l’organizzazione di pranzi e
cene, degustazioni e corsi di cucina ecc.;
2. promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, convegni per un dialogo
costantemente aperto e dinamico;
3. collaborare con altre associazioni aventi analoghi intenti.
L’associazione
si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione,
in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri
associati.
L’associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o
ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.
Potrà adottare, ove richiesto per legge, le procedure previste dalla normativa
per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente
morale.
SOCI
Art.
5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro
che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento
dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone
fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante
inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il
Consiglio direttivo.
I
soci possono essere:
Soci
fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in
relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
Soci
effettivi: le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una
attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio
stesso.
Soci
onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci
sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in
modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.
Art.
6 I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi. L’associazione si avvale in modo
prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri
associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati
dall’assemblea dei soci.
Tutti
i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e
dal presente statuto.
Tutti
i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai
rendiconti e ai registri dell’associazione.
Ogni
socio ha diritto ad un voto.
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni
medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.
Il
comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato
da correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.
7 La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione
del Consiglio direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota
sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso;
- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa
contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e
richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal
presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione stessa.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
8 Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea
dei soci;
-
il
Consiglio direttivo;
-
il
Presidente;
-
il
Segretario;
-
il
Tesoriere;
-
il
Collegio dei revisori – se nominato - ;
-
il
Collegio dei Probiviri – se nominato -.
Tutte
le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese
documentate.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art.
9 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano tutti gli associati.
L’assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per
la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria
in tutti gli altri casi.
L’assemblea
ha il compito di:
-
approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
-
approvare gli eventuali regolamenti interni;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-
stabilire le linee generali programmatiche dell'attività
dell'associazione;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
-
deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e
sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Art.
10 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel
territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa
deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo
stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli
associati o consegnata a mano o a mezzo fax o posta elettronica almeno otto
giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell’avviso di
convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici
giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere
specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza,
sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere
convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della
prima convocazione.
Art.
11 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio
mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta
al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art.
12 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in prima convocazione sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la
metà più uno degli associati.
In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene
conto degli astenuti.
L’assemblea
straordinaria, convocata per la modifica del presente statuto o per deliberare
lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è
validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono
presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci e delibera con le
maggioranze indicate negli articoli 25 e 26.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice
Presidente o in assenza di quest’ultimo da un membro del Consiglio direttivo
designato dalla stessa assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso
di suo impedimento da persona nominata dall’assemblea.
I
verbali dell’assemblea sono redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e
dal Segretario stesso.
Le
decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni
socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.
13 Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a
tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente
dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di
volta in volta il numero dei componenti.
Il
Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite
dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli
scopi sociali.
Al
Consiglio direttivo compete inoltre: assumere tutti i provvedimenti necessari
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il
funzionamento dell’associazione; l’assunzione eventuale di personale
dipendente; predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi
all’approvazione dell’Assemblea; stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Al
Consiglio direttivo compete altresì di:
- predisporre il programma delle attività annuali ed a medio termine
dell’associazione;
-
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’associazione;
-
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed
esigenze per l’associazione e gli associati.
Il
Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici
e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi ed i compensi.
Il
Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.
Art.
14 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il
Tesoriere e il Segretario.
E'
in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare, in conformità delle
norme del presente statuto, appositi regolamenti al fine di regolare gli aspetti
pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detti
regolamenti dovranno essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
Art.
15 I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all’atto della loro nomina.
Se
vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Art.
16 Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta
se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due
membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta
elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Art.
17 Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua
assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro
del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso
di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
IL
PRESIDENTE
Art.
18 Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei
terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei
soci.
Il
Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti,
ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano
motivi d’urgenza e con l'obbligo di riferirne allo stesso in occasione della
prima adunanza utile.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e
gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio
direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Per
i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento
del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.
IL
SEGRETARIO
Art.
19 Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e
il libro soci nonché quello di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle
sue funzioni.
IL
TESORIERE
Art.
20 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e
di predisporre il bilancio dell’associazione.
COLLEGIO
DEI REVISORI
Art.
21 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio
dei revisori dell’associazione. Il Collegio dei Revisori è composto da tre
membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il
collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e
dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo,
e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi
statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito
libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del
Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere
il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e
dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei revisori, se esterni alla
associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della
legislazione vigente.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Art.
22 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di
probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare,
secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività
dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere
tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono
inappellabili.
RISORSE
ECONOMICHE
Art.
23 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi per i quali
l’associazione è costituita e per sopperire alle spese di funzionamento
dell’associazione saranno costituite da:
- le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell’associazione;
- contributi
dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
-
sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
-
eventuali contributi straordinari;
- avanzi di gestione.
Qualora
l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o di terzi, questi
dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.
Nel
corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
I
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento
dei fini perseguiti dalla associazione.
ESERCIZIO
SOCIALE
Art.
24 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. Il rendiconto dell’esercizio dovrà essere redatto dal Consiglio
direttivo e dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
MODIFICHE
STATUTARIE
Art.
25 Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi
dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi
sociali e con la legge italiana.
SCIOGLIMENTO
Art.
26 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
intervenuti in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’assemblea
che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica
utilità a favore di associazioni aventi finalità similari.
NORME
FINALI
Art.
27 Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa rinvio alle
disposizioni di legge in materia e ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
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